Il fermo amministrativo è una misura cautelare attivabile dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) o dagli altri enti di riscossione autorizzati , a garanzia della riscossione dei crediti vantati nei confronti dei contribuenti morosi. Il fermo implica il divieto di utilizzo del veicolo su cui è stato iscritto.
Vediamo meglio nel dettaglio in cosa consiste e come presentare ricorso per fermo amministrativo illegittimo .
1) Che cos’è il fermo amministrativo?
2) Come verificare se un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?
3) Quali sono le conseguenze in caso di circolazione del veicolo sottoposto a fermo?
4) Motivi di ricorso fermo amministrativo illegittimo e come bloccarlo.
5) Sospensione del fermo per veicolo necessario al lavoro.
6) Risarcimento danni per fermo amministrativo illegittimo.
1)Che cos’è il fermo amministrativo?
Il fermo amministrativo è una procedura cautelare attivabile da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dagli altri Enti autorizzati che dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore a garanzia del credito degli enti impositori. Si può trattare di auto, moto o autoscafi iscritti in pubblici registri.
Prima di poter provvedere ad iscrivere il fermo amministrativo l’Esattore deve rispettare una sequenza di atti.
In primo luogo deve aver provveduto alla regolare notifica della cartella esattoriale .
Deve poi esser inutilmente decorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, alla richiesta di rateizzo o alla proposizione del ricorso.
Il fermo amministrativo deve essere necessariamente preceduto dalla notifica del preavviso di fermo. Infatti la legge impone di inviare al debitore la comunicazione di preavviso almeno 30 giorni prima dell’iscrizione della misura cautelare, al fine di consentire al contribuente la possibilità di pagare o di chiedere un rateizzo.
In assenza di tali adempimenti e di irregolarità delle notifiche il fermo è illegittimo e pertanto può essere proposto ricorso al fine di chiederne l’annullamento e l’eventuale risarcimento del danno.
2)Come verificare se il veicolo è sottoposto a fermo?
Per verificare se il veicolo è sottoposto a fermo, basta richiedere una visura della targa dello stesso.
Visura che può essere richiesta:
– presso un ufficio PRA;
– una delegazione ACI;
– on line.
3)Quali sono le conseguenze in caso di circolazione del veicolo sottoposto a fermo?
In caso di utilizzo del bene sottoposto a fermo si applicano le sanzioni previste dal comma 8 dell’art. 214 del c.d.s da 777 a 3.114 euro, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode; è disposta, altresì, la confisca del veicolo .
4)Motivi di ricorso fermo amministrativo illegittimo e come bloccarlo.
La violazione di una delle seguenti regole consente di presentare un ricorso. Ecco i motivi tipici di ricorso contro fermo amministrativo illegittimo.
a)Mancata o irregolare notifica della cartella esattoriale
Se la cartella non è mai stata notificata o non è stata notificata regolarmente, il fermo è illegittimo e si può presentare ricorso. Il contribuente può in tal caso proporre opposizione avverso il fermo, il preavviso di fermo o anche contro l’estratto di ruolo dal quale abbia rilevato la presenza di una cartella mai ricevuta.
Occorre precisare che a tal fine è sempre onere dell’Agente di Riscossione provare la regolare notifica. Ed in particolare è tenuto a depositare :
–Originale dell’avvenuto perfezionamento dell’atto a mani dell’interessato o a eventuale coobbligato, in conformità ai dettami di cui all’articolo 25 del Decreto del presidente della Repubblica 602/1973. La regolarità della notifica deve comprendere l’invio di una seconda raccomandata (se l’interessato non sia stato rinvenuto all’interno della propria abitazione in fase di primo accesso): lo sancisce la sentenza 346 della Corte costituzionale del 23 settembre 1998 (oltreché la decisione 7815 della Cassazione del 4 aprile 2006). È ovvio che, qualora l’eventuale seconda raccomandata non sia stata inoltrata da parte del soggetto verbalizzante, l’attuale preavviso di fermo dovrà essere sicuramente affetto da un vizio di legittimità per altrettanto evidente violazione di legge, comportando l’inesistenza giuridica dell’atto.
– Se la notifica non è stata ritirata dal proprietario del mezzo ma da un qualsiasi parente la Legge 31 del 28 febbraio 2008 ha modificato la Legge 890/1982 recante disposizioni circa la “notificazione di atti a mezzo del servizio postale e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, aggiungendo un ulteriore comma: viene previsto anche in tal caso l’obbligo di invio di una seconda raccomandata qualora il piego non sia stato ritirato direttamente dall’interessato. Pertanto, se il soggetto sanzionato è sicuro che il coniuge abbia ricevuto la cartella (ma a tale notifica non abbia fatto seguito l’invio della seconda raccomandata), abbiamo la sicurezza di vincere il ricorso contro un preavviso di fermo o fermo. già avvenuto .
b)Mancata notifica del preavviso di fermo
Come detto, il preavviso di fermo è obbligatorio e va consegnato almeno 30 giorni prima dell’iscrizione della misura cautelare. Anche per un solo giorno di ritardo, il fermo è illegittimo e può essere impugnato.
c) Prescrizione del credito
Altro frequente motivo di ricorso contro le cartelle esattoriali, e quindi anche contro il fermo, è la prescrizione del credito vantato. Se sono decorsi i termini prescrizionali previsti dalla legge senza che siano intervenuti atti interruttivi (ossia intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo, ipoteche, pignoramenti), il fermo è illegittimo.
il termine di prescrizione è di:
-10 anni per le imposte dovute allo Stato (Iva, Irpef, Ires, Irap, imposta di registro, imposta catastale e ipotecaria, ecc.);
-5 anni per le imposte dovute ad enti locali (Imu, Tari), per i contributi dovuti a Inps e Inail e per le sanzioni amministrative (come le multe stradali);
-3 anni per il bollo auto.
d) Vizi formali e mancanza di elementi essenziali
Il fermo amministrativo ed il preavviso sono nulli se manca:
– l’identificazione del bene o dei beni fermati (ad es. per i veicoli la targa);
– l’importo per il quale si procede;
– il termine entro il quale si può proporre opposizione e l’autorità giudiziaria dinanzi a cui proporla ;
– l’ indicazione nel fermo e/o nel preavviso del dettaglio dei crediti non saldati.
Proprio al riguardo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017, pronunciandosi in materia di opposizione a pignoramento esattoriale di crediti ex art. 72 – bis promosso da Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) ha affermato un importantissimo principio di diritto, stabilendo che è nullo il pignoramento se attivato senza indicare il dettaglio dei crediti. Ebbene, proprio la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità da contestare con l’opposizione dinanzi al Giudice competente.
e) Avvenuto pagamento del fermo e/o in presenza di domanda di rateizzo.
Il fermo è altresì illegittimo se il contribuente ha provveduto tempestivamente al pagamento della cartella e / del preavviso, o anche se ha presentato domanda di rateizzo ed ha provveduto al pagamento della prima rata.
f) Annullamento da parte del Giudice delle cartelle e/o del preavviso.
Il fermo amministrativo è altresì nullo se la cartella e/o il preavviso sono state già annullate dal Giudice, o se il giudizio di opposizione è ancora pendente ed è stato emesso un provvedimento di sospensione, o ancora se la cartella è stata già oggetto di sgravio da parte dell’ente impositore titolare del credito. In tali casi è altresì possibile chiedere domanda di risarcimento danni in presenza di determinati presupposti.
5) Sospensione del fermo per veicolo necessario al lavoro.
Il contribuente imprenditore o un professionista possono impedire l’iscrizione del fermo dimostrando :
-che il veicolo è strumentale alla propria attività d’impresa o professionale (ad esempio, l’escavatore per un’impresa edile o l’autovettura per l’agente di commercio);
– che l’auto è ad uso di una persona diversamente abile;
– che l’auto è funzionale all’assistenza ad un disabile.
6) Risarcimento danni per fermo amministrativo illegittimo.
In base all’art. 96 del codice di procedura civile (per come previsto dalla legge 18/06/2009 n. 69) in presenza di determinati presupposti è possibile ottenere una somma di denaro equitativamente stabilita dal Giudice.
Presupposto necessario è l’accertamento della mala fede o della colpa grave dell’Agente di Riscossione.
Pertanto occorre dimostrare che il Concessionario ha agito in violazione del rispetto dei doveri di diligenza e prudenza.
Nel caso in cui in forza di una sentenza di un Giudice che annulla una cartella esattoriale si procede ulteriormente con l’apposizione del fermo amministrativo la condotta del concessionario non può non rilevare ai fini di cui all’art. 96 del codice di procedura civile .
In molti casi infatti i Giudici hanno condannato l’Agente della Riscossione al risarcimento dei danni in favore del contribuente.
In ogni caso il contribuente potrà proporre altresì autonoma azione di risarcimento nel caso in cui dimostri di aver subito ulteriori danni dall’iscrizione del fermo amministrativo (ad esempio mancato utilizzo del veicolo, pagamento delle rate per il noleggio di un altro veicolo, ecc.).
Esempi giurisprudenziali:
– sentenza del 16 giugno 2016 n. 12413 della Corte di Cassazione:
Il concessionario aveva iscritto il fermo amministrativo dopo avere effettuato la notifica di un’ingiunzione fiscale. Veniva impugnato il fermo con atto di citazione in quanto illegittimo, infatti la cartella esattoriale era stata già annullata con sentenza del Giudice di Pace.
Secondo la Cassazione quindi, perché il contribuente abbia diritto al risarcimento del danno subito ex artt. 96 c.p.c., comma 2, 2043 c.c. e 2059 c.c., è necessario che:
1) che venga riconosciuta l’inesistenza del diritto per cui il provvedimento è stato eseguito;
2) che l’Agente della Riscossione abbia agito senza la normale prudenza; 3) che esistano danni risarcibili, monetizzabili e non bagatellari.