In data 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto “Cura Italia”), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le novità apportate dalla legge di conversione vi è l’introduzione dell’art. 54-ter che introduce una sospensione, per la durata di sei mesi fino al 30 ottobre 2020, delle seguenti procedure esecutive immobiliari:
Art. 54-ter – Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
1. “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Dunque, tra le varie misure volte a contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul piano economico, il legislatore, in sede di conversione ,ha introdotto una norma volta a tutelare l’abitazione principale del debitore.
La ratio è quella di non penalizzare ulteriormente chi si trova in difficoltà economica a causa della sospensione o della riduzione della propria attività per l’emergenza coronavirus.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986).
Ciò premesso, occorre svolgere alcune riflessioni circa la concreta operatività della norma.
Dalla lettura della disposizione non è chiaro se la sospensione in esame operi automaticamente o sia necessaria un’istanza del debitore. Ed invero non sempre il Giudice dell’esecuzione è a conoscenza se l’immobile pignorato risulti o meno adibito ad abitazione principale del debitore.
Tale elemento, il cui accertamento è indispensabile per la sospensione della procedura, potrebbe emergere dalla perizia del CTU o dal verbale di accesso del custode (laddove già presenti e depositati nel fascicolo telematico), ma negli altri casi, non viene precisato come dovrebbe operare il Giudice per accertare la destinazione ad abitazione principale dell’immobile pignorato.
Nell’attesa di una concreta applicazione, la scelta più opportuna per il debitore risulterebbe quella di attivarsi, a garanzia dell’applicazione della norma, con il deposito di un’istanza di parte al fine di chiedere espressamente al Giudice di sospendere il pignoramento immobiliare, dando atto che l’esecuzione ha ad oggetto l’abitazione principale dimostrando la sussistenza del requisito richiesto e fornendo la prova di dimorare abitualmente nell’immobile pignorato.
Avv. Raffaele Vingiani
Studio Vingiani & partners