Se un tutor non è stato sottoposto a controllo periodico e taratura, la multa per eccesso di velocità, rilevata tramite il sistema Sicve, deve essere annullata.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza del 3 ottobre 2019, n. 24757 .
La Suprema Corte ha precisato che l’ art. 45, sesto comma, del codice della strada, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale 113/15, prescrive la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura.
Spiegano i Giudici di Piazza Cavour che : “Qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura” .
Anche tali dispositivi di rilevazione dell’andatura media o istantanea di un veicolo, normalmente utilizzati sulla rete autostradale e su alcuni tratti di quella ordinaria, devono pertanto essere sottoposti a verifiche di funzionalità e taratura periodiche, al pari dei normali autovelox.
In mancanza di tale prova a seguito della proposizione del ricorso, il verbale può essere annullato sia relativamente alla sanzione pecuniaria che alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida e/o sospensione della patente.