La Suprema Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 3281 del 2020, ha statuito che l’intimazione di pagamento notificata dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) deve tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l’autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere.
La fattispecie oggetto della sentenza riguarda un ricorso presentato dall’Equitalia Nord avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato dodici intimazioni impugnate dal contribuente.
Gli ermellini hanno respinto la tesi dell’Erario precisando che l’intimazione di pagamento deve contenere tassativamente a pena di nullità:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Ciò nel rispetto del principio di garanzia di trasparenza dell’attività amministrativa , della piena informazione e del diritto di difesa trasfuso nell’art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Tali indicazioni non vengono specificamente indicate e non possono ritenersi sanate con la semplice indicazione del numero verde dell’Agente di Riscossione cui rivolgersi per eventuale contraddittorio perché attinenti a diritti fondamentali del contribuente al contraddittorio e alla difesa, sanciti dallo Statuto del Contribuente.
L’atto deve altresì indicare nel dettaglio il computo degli interessi con riferimento al tasso applicato ed al metodo di calcolo adottato.
La Suprema Corte pertanto ha confermato l’annullamento delle intimazioni impugnate, condannando altresì l’Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) al pagamento delle spese di giudizio.
Avv. Raffaele Vingiani
Studio Vingiani & partners
