Le misure restrittive in termini di Coronavirus impongono a tutti i cittadini di uscire di casa solo per lo stretto necessario – lavoro o motivi di salute – ma nel caso di multa ritenuta ingiusta è possibile proporre un ricorso.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 in tutto il territorio nazionale dal 9 marzo, sono queste le regole da rispettare imposte con il DPCM del 9-3-2020 e le sanzioni imposte alla luce del D.l. n. 19 del 25-3-2020 entrato in vigore il 26-3-2020:
-evitare spostamenti non motivati da «comprovate esigenze lavorative», «situazioni di necessità» oppure «motivi di salute», attestabili da un’autodichiarazione;
– divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura della quarantena o ha contratto il virus;
– chiusura di tutte le attività, commerciali o meno, ad eccezione di quelle funzionali ad assicurare i servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali.
Di seguito un breve riepilogo delle principali irregolarità sanzionabili su tutto il territorio nazionale.
Sanzioni
– All’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 è previsto che chi abbandona il domicilio senza giustificato motivo – ossia NON per cause di salute, di assoluta necessità (ad esempio per recarsi in farmacia o al supermercato per acquistare beni di prima necessità) o per comprovate esigenze lavorative, salvo che il fatto costituisca reato, rischia una multa che prevede il pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000 e pertanto non si applicheranno più le sanzioni previste dall’art. 650 cp.
-E’ altresì previsto che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo.
-Le violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689 del 24/11/1981 e pertanto saranno impugnabili dinanzi al Prefetto territorialmente competente ed al Giudice di Pace.
-Per tali violazioni si applicherà il pagamento in misura ridotta del 30%. Tale sconto sarà consentito in via eccezionale per i pagamenti effettuati entro il termine di 30 giorni dalla notifica , invece dei 5 giorni.
-In caso di reiterata violazione delle medesima disposizione, la multa verrà raddoppiata e quella accessoria verrà applicata nella misura massima.
– Infine all’art. 4 comma 8 è previsto che le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
E’ importante precisare che i termini per il pagamento della multa o per la proposizione del ricorso sono sospesi fino al 11 maggio 2020.
Cosa succede a chi viola la quarantena?
Chi è risultato positivo al virus e viola il periodo di quarantena, ovvero il periodo di isolamento presso la propria abitazione,oltre a compromettere la salute propria e dell’intera collettività contribuisce in maniera determinante al collasso del sistema sanitario messo a dura prova dalla diffusione del coronavirus.
Anche su tal punto è intervenuto il d.l. n. 19 del 25-3-2020 il quale modificando il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934) inasprendo la pena ha stabilito che “la violazione e’ punita «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
Il tutto salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, ovvero per chi violando la quarantena cagioni un’epidemia ed invero tale violazione è punibile con l’arresto immediato e con la reclusione fino a 12 anni.
Cosa rischiano le attività commerciali che non rispettano le regole imposte?
Chi gestisce una attività che può rimanere aperta (edicole, farmacie ecc.) è tenuto a predisporre le condizioni necessarie affinché si possa garantire al cittadino il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro.
La violazione delle disposizioni relative alle attività, commerciali e non, ad esempio per il mancato rispetto dell’ordine di chiusura, rischia sempre una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000 .
In tal caso il d.l. n. 19 del 25-3-2020 ha introdotto altresì la sanzione accessoria della chiusura dell’attività stessa per un periodo da 5 a 30 giorni.
L’autorità procedente all’atto dell’accertamento potrà subito disporre la chiusura provvisoria dell’esercizio o dell’attività fino ad un massimo di 5 giorni. Poi la durata definitiva della chiusura sarà decisa dal Prefetto. In tal caso il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
Cosa succede in caso di falsa autocertificazione ?
Un’autodichiarazione falsa integra il delitto punito dall’art. 483 c.p. (“chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”) ed è punito con la reclusione fino a due anni.
Decreto-Legge 19/2020: testo completo in Gazzetta Ufficiale entrato in vigore il 26-3-2020 .
Di seguito il link per consultare il testo completo del Decreto-Legge 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
Modulo autocertificazione da utilizzare per gli spostamenti.
https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2020/cronaca/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf (aggiornato al 26 marzo)
Info e contatti: https://studiolegalevingiani.it/contatti/