L’Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta al pagamento delle spese del giudizio se agisce nei confronti del contribuente richiedendo il pagamento di un debito prescritto; non può essere disposta la compensazione delle spese per motivi generici.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione , sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 8272 del 29 aprile 2020.
Nella vicenda esaminata un contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso una cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche, eccependo l’intervenuta prescrizione.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava parzialmente il ricorso , ma in sede di gravame la decisione di primo grado veniva ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva l’appello, ma compensava le spese del giudizio ritenendo che si trattava di “questioni controvertibili”.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte denunciando l’erroneità della decisione della Commissione Tributaria Regionale in merito alla ingiustificata e arbitraria compensazione delle spese.
Gli ermellini con l’ordinanza n. 8272/2020 accolgono integralmente il motivo del ricorso precisando che l’art. 15 del d.lgs n. 546/1992 al comma 2 stabilisce che: “Le spese di giudizio possono essere compensate soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.”
“Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica – come nella specie, presenza di «questioni controvertibili- » inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 14411/2016; 11217/2016 e 22310/2017).”
